IL PIANO DI MONTAGGI, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI, PI.M.U.S

Come previsto agli artt. 134 e 136 e all’allegato XXII del D.Lgs. n.81/08 il Pi.M.U.S. non deve essere considerato come documento unico valido per tutti i ponteggi, ma al contrario un documento agile e sintetico redatto in primo luogo per gli addetti al montaggio e i preposti, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza dei lavoratori, attraverso le preventive scelte progettuali e l’illustrazione minuziosa dell’iter lavorativo, inoltre questo documento salvaguarda anche i lavoratori presenti in cantiere che lo dovranno utilizzare.

Chi redige il PiMUS?

La redazione di questo documento spetta al datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

Per quali opere è necessario il PiMUS?

Questo strumento operativo deve essere redatto ogni qual volta si allestisce un ponteggio metallico fisso, dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensione e dalla sua complessità.

Quando deve essere elaborato il PiMUS?

Ovviamente il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio, in quanto necessario al personale preposto a montare il ponteggio stesso.

Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

Il C.P.T. è a disposizione per supporto e consulenza nella compilazione del Pi.M.U.S